E’ in vigore la nuova ordinanza N.29 del 13 Aprile 2020 del Presidente della Regione Calabria, riassumiamo i punti di maggiore interesse per la cittadinanza:
1) E’ fatto obbligo a tutte le persone che si spostino o giungano all’interno del territorio regionale per attività consentite e autocertificate, di utilizzare la mascherina o, in alternativa, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca. Le prescrizioni devono essere messe in atto con particolare riferimento alla presenza fisica presso:
a) le attività commerciali consentite e aperte al pubblico;
b) gli uffici pubblici e privati
c) gli isolamenti e le quarantene domiciliari posti in essere dai Dipartimenti di Prevenzione
2) Sono consentiti esclusivamente spostamenti individuali temporanei, motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
3) Gli spostamenti con l’animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità̀ della propria abitazione;
4) Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare. L’eventuale presenza di accompagnatori può̀ essere consentita esclusivamente per motivi di salute, ove la presenza di un accompagnatore sia indispensabile o necessaria;
5) È vietata la pratica di ogni attività̀ motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale. Nel caso l’attività̀ motoria (passeggiata) sia connessa a ragioni di salute, dovrà̀ essere effettuata in prossimità̀ della propria abitazione e comunque evitando ogni possibile compresenza di altre persone. È consentito ad un solo genitore di passeggiare con i bambini purché in prossimità dell’abitazione;
6) Relativamente ai Ministri del Culto, è consentito recarsi presso il luogo di culto di competenza, assimilato ad "esigenze lavorative", per il solo tragitto abitazione-luogo di culto e senza la possibilità di avere contatti con i fedeli
7) Per quanto riguarda le persone affette da disturbi dello spettro autistico, può essere consentito lo spostamento anche con un accompagnatore;
Il mancato rispetto delle misure urgenti per il contenimento del contagio previste dalla presente Ordinanza, comporta l ’applicazione di quanto previsto dal Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (sanzione amm. da 400 a 3.000 €), ove il fatto non costituisca più grave reato.
L’applicazione della quarantena obbligatoria quale misura accessoria già prevista dal punto 10 dell’Ordinanza del Presidente della Regione n. 12 del 20 marzo 2020, si applica in caso di reiterazione della violazione. La misura accessoria non si applica agli operatori sanitari, ai quali, in caso di violazione alle norme previste nella presente Ordinanza, è precluso l’accesso al minimo edittale.